LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001 , N. 9

Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9

Art. 5.
Programmazione e sviluppo della rete viaria regionale.
1. La programmazione degli interventi sulla rete viaria regionale si attua secondo i contenuti del Piano regionale della Mobilità e dei Trasporti di cui all’articolo 9 della l.r. 22/1998.
2. La programmazione viene articolata in obiettivi nell’ambito del Programma regionale di sviluppo.
3. Il Documento di programmazione economica e finanziaria regionale provvede annualmente ad aggiornare l’articolazione di cui al comma 2 in coerenza con l’evoluzione del quadro programmatorio e gestionale.
4. Fino all’approvazione del Piano di cui al comma 1, la programmazione degli interventi si attua attraverso specifici programmi da approvarsi con deliberazione della Giunta regionale (17) .
4-bis. Al fine di permettere l’attuazione degli interventi previsti dai programmi di cui al comma 4, la Regione può anticipare ovvero integrare le risorse trasferite dallo Stato per lo sviluppo della rete viaria di interesse regionale (18) .
NOTE:
17. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 1 della l.r. 9 dicembre 2003, n. 25. Torna al richiamo nota
18. Il comma è stato aggiunto dall'art. 7, comma 2 della l.r. 9 dicembre 2003, n. 25. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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