LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001 , N. 9

Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9

Art. 6.
Definizione di autostrada regionali.
1. Si definiscono autostrade regionali, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2 del D.Lgs. 112/1998, nonché in attuazione della potestà legislativa riconosciuta alla Regione in materia di lavori pubblici dal titolo V della parte II della Costituzione, le arterie stradali aventi le seguenti caratteristiche:
a) sviluppo del tracciato interamente compreso nel territorio della Lombardia, ivi compreso il raccordo ai confini regionali qualora concorrente alla funzionalità del tracciato;
b) assolvimento di richieste di mobilità prevalentemente originate o destinate nel territorio della Lombardia;
c) due o più corsie per senso di marcia e corsie di emergenza.
1 bis. Nell’ambito della programmazione delle autostrade regionali, come definite al comma 1, si intende per direttrice autostradale il collegamento di area vasta tra ambiti geografici a carattere provinciale o tra sistemi infrastrutturali primari. La definizione del collegamento, ai soli fini identificativi, avviene tramite riferimenti toponomastici privi di carattere vincolante. La definizione territoriale del tracciato è fatta in sede di approvazione del progetto preliminare dei singoli interventi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19.(22)
2. Hanno altresì carattere regionale, ai sensi e per gli effetti della presente legge, le tratte autostradali che raccordano autostrade regionali alla rete nazionale ed alla rete di altre regioni (23) .
NOTE:
23. L’articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 2 maggio 2003, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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