LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001 , N. 9

Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9

Art. 10.
Tariffe di pedaggio.
1. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento gli importi massimi delle tariffe di pedaggio da applicarsi sulle autostrade regionali e l’adeguamento delle stesse; le tariffe ed i relativi parametri di adeguamento sono specificamente determinati per ogni autostrada regionale ed in ragione delle specificità socio-territoriali e vengono posti a base della gara per l’aggiudicazione della concessione ed è altresì definito l’ammontare delle relative risorse.(28)
2. La concessione e la relativa convenzione finanziaria di cui all’articolo 7, comma 3, definiscono, altresì, i casi e le modalità con cui le tariffe e/o la durata della concessione vengono adeguati al variare dei parametri di riferimento posti a base della concessione, ovvero al variare delle norme di riferimento.
3. Le tariffe vengono determinate con riferimento ai seguenti obbiettivi:
a) consentire la più elevata percentuale di copertura del costo dell’investimento compatibile con il mercato della domanda e dell’offerta infrastrutturale;
b) garantire elevati livelli qualitativi del servizio reso dall’infrastruttura;
c) concorrere alla internalizzazione dei costi marginali ed esterni della mobilità veicolare assicurata dall’infrastruttura.
4. Concorrono alla determinazione delle tariffe, rispetto agli obbiettivi di cui al comma 3:
a) l’importo complessivo di realizzazione dell’infrastruttura;
b) i livelli stimati di fruizione;
c) la durata della concessione;
d) i costi di gestione dell’infrastruttura nell’arco di durata della concessione;
e) la qualità ed il livello dei servizi che devono essere assicurati;
f) i costi marginali ed esterni ai costi di cui alle precedenti lettere, con riferimento al comma 3, lettera c), quali i costi ambientali dell’opera, gli effetti della congestione e dell’incidentalità, per un corrispettivo determinabile nella misura massima del 5% della tariffa determinata in convenzione;
g) un corrispettivo percentuale sui ricavi definito dalla Regione entro il bando di gara;
h) i proventi attesi da eventuali servizi accessori ed esterni al servizio autostradale resi in concomitanza con questo;
i) eventuali altri oneri gravanti sull’esercizio della concessione.
5. Le tariffe determinate in sede di convenzione sono soggette ad adeguamento in ragione del variare dei seguenti parametri:
a) tasso di sconto applicato all’eventuale finanziamento bancario che assiste l’intervento;
b) altri parametri determinati in sede di convenzione.
6. Il bando di gara per l’affidamento della concessione definisce l’incidenza massima dei parametri di adeguamento delle tariffe rispetto alla tariffa determinata in sede di convenzione e rispetto alle tariffe praticate su altre tratte autostradali.
NOTE:
28. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. b) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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