LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001 , N. 9

Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9

Art. 10 bis.(29)
Conferimento di funzioni in tema di autostrade regionali(30)
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea e statale, può conferire a società operante nel campo delle infrastrutture partecipata, direttamente o indirettamente, dalla Regione le seguenti funzioni di cui agli articoli 7, 8 e 9:(31)
a) funzioni relative all’affidamento, mediante esperimento delle procedure di evidenza pubblica di cui all’articolo 8, e al rilascio della concessione di autostrada regionale;
b) funzioni relative al controllo e alla vigilanza sull’esecuzione della concessione in sede di progettazione definitiva ed esecutiva, nonché realizzazione e gestione dell’opera, così come definite nell’ambito della convenzione di cui al comma 2;
c) funzioni attuative delle procedure concessorie di cui al regolamento previsto dall’articolo 8, comma 2;
d) funzioni relative all’introito dei canoni di concessione;
d bis) poteri di autorità espropriante.(32)
2. La Giunta regionale affida direttamente le funzioni di cui al comma 1 mediante approvazione di specifiche convenzioni, con le quali:
a) si definiscono le funzioni conferite alla società di cui al comma 1(33);
b) si regolano i rapporti economici tra la Regione e la società di cui al comma 1, ivi comprese, eventualmente, le modalità di riscossione, di riversamento alla Regione, nonché di acquisizione al bilancio della società dei canoni sulle concessioni. (34)
3. La disciplina della concessione di cui al comma 1, lettera a), è stabilita in apposita convenzione il cui schema, che deve essere approvato dalla Giunta regionale prima dell’esperimento delle procedure di aggiudicazione, regola i rapporti giuridici, economici, finanziari e patrimoniali tra la società di cui al comma 1 e il soggetto concessionario. (35)
4. La concessione di cui al comma 1, lettera a), è rilasciata previa acquisizione del parere della Giunta regionale sugli schemi di concessione e relativa convenzione predisposti.
5. Qualora l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento correlato alla realizzazione dell’intervento, per la concessione del quale la Regione Lombardia si avvale della società di cui al comma 1, non possa essere conseguito con soli investimenti privati, di altri soggetti pubblici o privati e/o con l’apporto di Infrastrutture lombarde s.p.a., è facoltà della Giunta regionale stabilire l’importo e le modalità di erogazione di un proprio contributo, che in tal caso non può superare il 50% dell’investimento. (36)
6. È facoltà della Giunta regionale procedere direttamente all’affidamento della concessione di cui all’articolo 7, comma 2, qualora il richiedente sia la società di cui al comma 1.(35)
7. Nel caso previsto dal comma 6, la società di cui al comma 1 affida tutti i lavori, compresi quelli di manutenzione ordinaria ed esclusi quelli necessari ad assicurare la minuta manutenzione e per esigenze di sicurezza e di sgombero della sede autostradale, con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di appalto di opere pubbliche. (35)
8. Nei casi previsti dai commi 1, lettera a), e 6, alla scadenza della concessione l’autostrada regionale torna nella disponibilità della Regione in buono stato di conservazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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