LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001 , N. 9

Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9

Art. 10 ter
Conferimento di funzioni in tema di strade regionali e provinciali di interesse regionale(37)(38)
1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa europea e statale, può affidare, mediante concessione, a società operante nel campo delle infrastrutture partecipata, direttamente o indirettamente, dalla Regione le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione, gestione, ivi inclusi i compiti e i poteri di cui all’articolo 14, del d.lgs. 285/1992, nonché di riscossione delle tariffe d’uso di cui al comma 3 e delle sanzioni per le violazioni dell’obbligo di pagamento del pedaggio ai sensi dell’articolo 176, comma 11, del d.lgs. 285/1992, relativamente alle strade regionali di cui all’articolo 2, comma 1. Nella convenzione di concessione, approvata dalla Giunta regionale, sono disciplinate le modalità di esercizio delle suddette funzioni, nonché i compiti e gli obblighi a carico della società di cui al primo periodo ed è altresì definito l'ammontare delle relative risorse.(39)
2. La società di cui al comma 1 può svolgere le funzioni e i compiti di cui al comma 1 anche per le strade provinciali di interesse regionale, così classificate ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge, previa sottoscrizione di convenzione con la Regione e l’ente proprietario della strada, nella quale sono individuati gli oneri a carico dell’ente proprietario.(40)
2 bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati i casi in cui la società di cui al comma 1, per l'esercizio delle funzioni e dei compiti di cui ai commi 1 e 2, stipula accordi ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture)(41).
3. Al fine di garantire il mantenimento di adeguati livelli di manutenzione e sicurezza delle strade regionali, la società di cui al comma 1, in qualità di soggetto concessionario, è autorizzata ad applicare tariffe d'uso che possono essere differenziate in base alla tipologia dei veicoli, ai giorni o all'orario di transito e ad altri parametri specifici riferiti al contesto territoriale e alla tipologia infrastrutturale.(40)
4. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità di determinazione delle tariffe d’uso con riguardo ai parametri di cui al comma 3 e nel rispetto, altresì, delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 4, relative alle componenti che concorrono alla determinazione delle tariffe ivi previste, in quanto applicabili.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi