LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001 , N. 9

Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9

Art. 12.
Promozione degli interventi in finanza di progetto.
1. La promozione di interventi da realizzarsi in regime di finanza di progetto consiste:
a) nello sviluppo di una proposta relativa alla realizzazione di una infrastruttura rispondente ai requisiti di cui all’articolo 11, comma 5, nella forma del progetto preliminare di cui all’articolo 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici) e successive modificazioni ed integrazioni;
b) nel caso di soggetto proponente non coincidente con l’ente interessato, consiste altresì nella sottoposizione della proposta all’amministrazione competente al fine della valutazione di fattibilità della proposta stessa.
2. Nel caso di progetto direttamente sviluppato a cura dell’amministrazione competente alla sua approvazione, il progetto stesso viene posto a base della gara per la aggiudicazione della relativa concessione, previa concertazione con le amministrazioni interessate secondo le procedure di cui all’articolo 19.
3. Nel caso di progetto proposto a cura di soggetto pubblico o privato non coincidente con l’amministrazione competente alla sua approvazione, il proponente sottopone all’amministrazione competente il progetto d’intervento contenente i documenti, gli elaborati e le analisi, specificati con la deliberazione di cui al comma 4, e provvede a rendere pubblica la proposta presentata. Entro novanta giorni dalla pubblicizzazione della proposta, è facoltà di altri soggetti presentare proposte concorrenti, che devono essere formulate in osservanza di quanto previsto al comma 1. Entro i novanta giorni successivi al termine per la presentazione di proposte concorrenti, l’amministrazione competente esprime la propria valutazione sulla proposta e l’eventuale scelta tra quelle presentate. Il proponente o il promotore degli interventi di cui al Titolo III deve versare a favore dell’amministrazione competente, per lo svolgimento dell’attività istruttoria, una somma, in base al valore complessivo delle opere da realizzare, da determinarsi con apposito provvedimento dell’amministrazione competente; in tale provvedimento sono individuate le modalità di versamento. La proposta selezionata, integrata con gli esiti della concertazione condotta a cura dell’amministrazione competente, secondo le procedure di cui all’articolo 19, viene posta a base della gara di aggiudicazione. (43)
4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati:
a) i documenti, elaborati ed analisi occorrenti alla definizione della proposta di cui al comma 1;
b) le modalità di formulazione del bando e di aggiudicazione delle concessioni di cui al comma 3;
c) le modalità di pubblicizzazione delle proposte di cui al comma 3;
d) le modalità per il rimborso, da parte dell’aggiudicatario al proponente il progetto assunto a base della gara, delle spese sostenute per l’elaborazione dello stesso, qualora si tratti di soggetti diversi.
NOTE:
43. Il comma è stato modificato dall’art. 3, comma 1, lett. c) della l.r. 27 dicembre 2006, n. 30. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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