LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001 , N. 9

Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9

Art. 14.
Azioni in materia di sicurezza stradale.
1. La Regione, in armonia con il Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’art. 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) e secondo le indicazioni del Centro regionale lombardo di governo e monitoraggio della sicurezza stradale di cui all’articolo 16, promuove ed assume iniziative per il miglioramento della sicurezza stradale sulla rete viaria di interesse regionale. (44)
2. L’obiettivo di cui al comma 1 viene perseguito attraverso:
a) interventi a carattere strutturale, tra i quali gli interventi atti a contenere la velocità dei veicoli e l’esposizione al rischio di incidente stradale, l’adeguamento della rete stradale ai parametri dettati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, volti a migliorare la sicurezza stradale, con particolare riferimento al contrasto dei fattori di rischio e alla rimozione delle cause di incidenti stradali;(45)
b) il conseguimento degli standard minimi di manutenzione di cui all’art. 4;
c) l’installazione e gestione di strumenti informativi, di monitoraggio e di controllo, atti a migliorare le condizioni generali e specifiche della circolazione e la sicurezza degli utenti; (46)
d) iniziative di regolamentazione della circolazione, anche riferite a specifiche situazioni periodiche, meteoclimatiche o di altra origine, fatto salvo quanto disposto dall’art. 98, comma 1, lettera c) e lettera i) del D.Lgs. 112/1998 ;
e) l’analisi dello stato delle infrastrutture, dei livelli di fruizione delle stesse, della quantità e della casistica degli incidenti stradali, nonché delle proposte e delle esperienze in materia, anche a carattere sperimentale, utili alla individuazione delle cause di incidenti stradali;
f) l’attuazione diretta, ovvero la partecipazione agli interventi promossi in attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale e delle altre disposizioni statali in materia di sicurezza stradale, ivi comprese le attività attuate sul piano educativo da parte della Regione e (47)degli enti preposti.
3. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), riguardano:
a) la sede stradale, intesa come superficie compresa entro i confini stradali, comprendente la carreggiata e le fasce di pertinenza;
b) i manufatti;
c) le pertinenze sia di servizio, sia di esercizio con particolare riferimento agli impianti di drenaggio idrico e di illuminazione;
d) le barriere di sicurezza;
e) l’arredo, la segnaletica, i sistemi semaforici e gli altri apparati affini;
e bis) i percorsi ciclabili e pedonali.(48)
4. La Giunta regionale predispone ed approva il programma degli interventi di cui al presente titolo, nel quale sono altresì definiti i criteri, l’ammontare e le procedure di assegnazione dei relativi finanziamenti.
NOTE:
44. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
45. La lettera è stata sostituita dall'art. 14, comma 1, lett. b) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
46. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. c) della l.r. 29 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
47. La lettera è stata modificata dall'art. 14, comma 1, lett. d) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
48. La lettera è stata aggiunta dall'art. 14, comma 1, lett. e) della l.r. 9 giugno 2020, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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