LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001 , N. 9

Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9

Art. 17 bis
(Registro regionale per la gestione coordinata dell’accesso dei veicoli alle ZTL)(65)
1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale dei veicoli autorizzati, in base alla normativa statale, a transitare in tutte le Zone a Traffico Limitato (ZTL) istituite dai comuni lombardi, allo scopo di semplificare e uniformare le modalità di accesso alle ZTL dei suddetti veicoli, attraverso il coordinamento e lo scambio di informazioni in possesso delle singole amministrazioni comunali.
2. Il registro regionale raccoglie i dati relativi alle targhe dei veicoli di cui al comma 1 e quelli necessari per la gestione delle suddette targhe, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione dei dati, dei tempi di conservazione e dei diritti degli interessati di cui al Regolamento (UE) 2016/679. Il registro regionale è alimentato e aggiornato dai comuni aderenti sulla base di appositi accordi stipulati con la Regione nei quali sono definite, in particolare, le reciproche attività e responsabilità in merito ai dati in esso contenuti.
3. Con deliberazione della Giunta regionale è approvato lo schema dell’accordo da stipulare tra Regione e comune ai sensi del comma 2 e sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento del registro regionale con particolare riguardo a:
a) individuazione del tracciato dei dati effettivamente necessari al registro;
b) modalità di trasmissione in via telematica dei dati da parte dei comuni aderenti, nonché successivo e costante aggiornamento degli stessi;
c) modalità di interazione degli organi di polizia locale dei comuni aderenti, tramite apposita interfaccia dotata di sistemi di autenticazione e profilazione, limitatamente ai dati contenuti nel registro regionale, al fine di compiere i dovuti accertamenti e conseguentemente non dare corso alle procedure sanzionatorie a carico dei proprietari dei veicoli di cui al comma 1;
d) gestione e conservazione dei dati contenuti nel registro regionale, anche in relazione alle misure di sicurezza organizzative e tecniche appropriate.
4. Per i veicoli la cui targa è inserita nel registro regionale da uno dei comuni aderenti non è più necessario provvedere alla comunicazione del relativo numero di targa agli altri comuni aderenti nei casi di transito nelle rispettive ZTL. A tal fine, nella deliberazione di cui al comma 3 sono altresì individuate le modalità atte a garantire un’adeguata e periodica informazione ai cittadini in merito ai comuni aderenti.
5. Per la progettazione e realizzazione del registro regionale di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 350.000,00 nel 2020 cui si provvede nel 2020 tramite incremento di euro 350.000,00 della missione 01 ‹Servizi istituzionali, generali e di gestione›, programma 08 ‹Statistica e sistemi informativi› - Titolo 2 ‹Spese in conto capitale› e corrispondente riduzione nel 2020 della missione 20 ‹Fondi e accantonamenti›, programma 03 ‹Altri Fondi› - Titolo 2 ‹Spese in conto capitale› dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020 - 2022.
6. Alle spese di gestione del registro regionale, stimate in euro 130.000,00 per ciascun anno del biennio 2020 e 2021, si provvede tramite incremento di euro 130.000,00 per ciascun anno del biennio 2020-2021 della missione 01 ‹Servizi istituzionali, generali e di gestione›, programma 08 ‹Statistica e sistemi informativi› - Titolo 1 ‹Spese correnti› e corrispondente riduzione, per medesimi importi ed esercizi finanziari, della missione 20 ‹Fondi e accantonamenti›, programma 03 ‹Altri Fondi› - Titolo 1 ‹Spese correnti› dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020 - 2022.
7. A partire dagli esercizi successivi al 2021 all’autorizzazione delle spese di cui al comma 6 si provvede con legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari.
NOTE:
65. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 29, comma 1 della l.r. 30 dicembre 2019, n. 23. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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