LEGGE REGIONALE 4 maggio 2001 , N. 9

Programmazione e sviluppo della rete viaria di interesse regionale

(BURL n. 19, 1º suppl. ord. del 08 Maggio 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-05-04;9

Art. 19.
Procedure di concertazione inerenti ai progetti infrastrutturali.
1. Per l’acquisizione di intese, concertazioni, autorizzazioni, concessioni, nullaosta o assensi comunque denominati, in ordine ai progetti infrastrutturali di carattere viabilistico, ferroviario, intermodale e per la mobilità ciclistica di interesse regionale e provinciale, è indetta conferenza di servizi. Per la disciplina della indizione, convocazione, partecipazione, modalità e tempi di svolgimento procedimentale, espressione delle volontà in seno alla conferenza di servizi, si rinvia agli articoli 14, 14bis, 14ter, 14quater e 14 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). E’ ammessa la facoltà di indire la conferenza di servizi direttamente sul progetto definitivo.(67)
1 bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai progetti infrastrutturali di cui al comma 1 di interesse comunale per i quali l’approvazione del progetto definitivo è intervenuta fino a trentasei mesi successivi alla dichiarazione di conclusione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tal caso, il provvedimento di cui al comma 7è adottato dal competente organo comunale.(68)
3. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento infrastrutturale è indetta una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell’articolo 14, comma 3, settimo periodo, della legge 241/1990. L’amministrazione regionale, provinciale o metropolitana procedente, preso atto dell’esito della conferenza di servizi di cui al precedente periodo, ivi inclusa la verifica preliminare sul progetto di fattibilità, indica, con proprio provvedimento, in caso di verifica preliminare positiva, le condizioni per lo sviluppo della progettazione definitiva, al fine di conseguire sul progetto definitivo gli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente; in tal caso il medesimo provvedimento:(70)
a) (71)
b) definisce l’ampiezza del corridoio di salvaguardia per ogni fattispecie infrastrutturale;
c) appone il vincolo di salvaguardia urbanistica sulle aree interne al corridoio così individuato.
4. Dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al secondo periodo del comma 3 e fino al momento in cui si perfeziona l’efficacia della determinazione di conclusione della conferenza di servizi sul progetto definitivo, è operante il vincolo di salvaguardia sulle aree interessate dal corridoio: detto vincolo comporta l’inammissibilità di varianti urbanistiche volte a consentire l’edificazione nelle aree medesime e la sospensione del rilascio del titolo edilizio con riguardo alle nuove edificazioni o agli ampliamenti delle costruzioni esistenti.(72)
7. Gli effetti della determinazione di conclusione della conferenza di servizi che approva il progetto definitivo dell’intervento infrastrutturale sono sospensivamente condizionati all’efficacia del provvedimento della Giunta regionale o dell’organo competente della provincia o della Città metropolitana di Milano che dispone le risorse finanziarie, ove necessarie. Il provvedimento di cui al precedente periodo costituisce variante agli strumenti urbanistici difformi e vincolo preordinato all’esproprio, dispone altresì la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e consente la realizzazione e l'esercizio di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.(73)
7.1. Se non risulta necessario disporre di risorse finanziarie con il provvedimento di cui al comma 7, la determinazione di conclusione della conferenza di servizi ne dà atto e, in tal caso, produce gli effetti di cui al secondo periodo del medesimo comma 7.(74)
7 bis. (69)
7 ter. (69)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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