LEGGE REGIONALE
10 agosto 2001
, N. 13
Norme in materia di inquinamento acustico
(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 13 Agosto 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-08-10;13
Art. 13.
Traffico stradale.
1. Il comune favorisce il contenimento delle emissioni sonore derivanti dal traffico stradale mediante:
b) il controllo periodico delle emissioni sonore dei veicoli per la verifica del rispetto delle norme del D.Lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
2. I piani urbani del traffico, redatti ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 285/1992, devono comprendere:
a) l’analisi dell’inquinamento acustico, da parte di tecnico competente in acustica ambientale, causato dal traffico stradale in vicinanza di ospedali, di scuole o di edifici destinati ad usi sensibili al rumore e nelle aree particolarmente protette;
b) l’indicazione delle strade nelle quali sono attuate specifiche misure di limitazione o esclusione del traffico o di categorie di veicoli per ridurre l’inquinamento acustico;
c) l’indicazione del programma e delle modalità delle verifiche da realizzare per la determinazione degli effetti sull’inquinamento acustico conseguenti a modifiche della viabilità;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia