LEGGE REGIONALE
10 agosto 2001
, N. 13
Norme in materia di inquinamento acustico
(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 13 Agosto 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-08-10;13
Art. 15.
Controlli e poteri sostitutivi.
1. Le attività di vigilanza e controllo in materia di inquinamento acustico sono svolte dai comuni e dalle province, nell’ambito delle competenze individuate dalla legislazione statale e regionale vigente, avvalendosi del supporto dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, ai sensi della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente – ARPA) .
2. Per le attività di vigilanza e controllo di cui al comma 1, il comune o la provincia effettuano precise e dettagliate richieste all’ARPA privilegiando le segnalazioni, gli esposti, le lamentele presentate dai cittadini residenti in ambienti abitativi o esterni prossimi alla sorgente di inquinamento acustico per la quale sono effettuati i controlli. Gli oneri per le attività di vigilanza e controllo effettuate ai sensi del presente comma sono a carico dell’ARPA, così come stabilito dall’art. 26, comma 5, della L.R. 16/1999 .
3. Gli oneri derivanti all’ARPA per l’esecuzione dei rilievi fonometrici necessari per accertare l’ottemperanza, da parte dei soggetti titolari di impianti o infrastrutture, a provvedimenti di adeguamento delle emissioni sonore emanati dalla amministrazione comunale o necessari per la verifica del conseguimento degli obiettivi del piano di risanamento acustico, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti o delle infrastrutture in deroga a quanto stabilito agli articoli 3, comma 2, e 26, comma 5, della L.R. 16/1999 . Le tariffe delle prestazioni tecniche di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell’ARPA, approvato ai sensi dell’art. 3, comma 2, della stessa L.R. 16/1999 .
NOTE:
8. Il comma è stato abrogato dall'art. 41, comma 2, lett. b) della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1. Vedi anche art. 41, commi 3 e 4 della l.r. 1 febbraio 2012, n. 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia