LEGGE REGIONALE 23 novembre 2001 , N. 19

Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 27 Novembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-23;19

Art. 2.
Funzioni della Regione e delle province.
1. Alla Regione competono le funzioni conferite dall’art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) .
2. Sono delegate alle province le funzioni relative agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell’allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del D.Lgs. 334/1999 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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