LEGGE REGIONALE 23 novembre 2001 , N. 19

Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 27 Novembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-23;19

Art. 5.
Scheda di valutazione tecnica.
1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I, parte 1, colonna 2 e parte 2, colonna 2 del D.Lgs. 334/1999 , ed inferiori a quelle indicate in colonna 3 dell’allegato stesso, e per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che non comportano aggravio di rischio, il gestore è tenuto a inoltrare alla Giunta regionale una scheda di valutazione tecnica che dimostri l’avvenuta effettuazione, nell’ambito del sistema di gestione della sicurezza obbligatorio ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 334/1999 , dell’attività di identificazione dei pericoli rilevanti derivanti dall’attività normale o anomala e di valutazione della relativa probabilità e gravità.(1)
2. La scheda di valutazione tecnica è trasmessa alla Giunta regionale entro i seguenti termini: (1)
a) per gli stabilimenti nuovi, per i quali è stato acquisito nulla osta preliminare di sicurezza, prima dell’inizio dell’attività;
b) per gli stabilimenti esistenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza quinquennale;
c) per gli stabilimenti in cui si introducono modifiche che non comportano aggravio di rischio, prima dell’inizio dell’attività dell’impianto modificato.
3. Il dirigente competente, al termine dell’istruttoria, rilascia per i nuovi stabilimenti e conferma per quelli esistenti il nulla osta definitivo di sicurezza con eventuali prescrizioni integrative.
4. L’esercizio dell’attivitàè subordinato all’ottenimento del suddetto nulla osta definitivo di sicurezza ed al rispetto delle eventuali prescrizioni integrative.
5. I commi 2, 3 e 4 non si applicano nel caso di modifiche che non comportino aggravio di rischio qualora il gestore abbia adottato un sistema di gestione della sicurezza di cui all’allegato III del D.Lgs. 334/1999 certificato da un istituto riconosciuto dalla Regione Lombardia secondo le modalità di cui all’allegato 3 della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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