LEGGE REGIONALE 23 novembre 2001 , N. 19

Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 27 Novembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-23;19

Art. 6.
Svolgimento dell’istruttoria.
1. Per l’espletamento dell’attività istruttoria relativa al rapporto di sicurezza di cui all’art. 4, la direzione generale competente si avvale del supporto di un comitato denominato Comitato Valutazione Rischi (CVR), costituito con decreto del direttore generale cui partecipano esperti esterni. Il CVR è presieduto dal dirigente competente e composto da cinque esperti in materia di analisi e valutazione di installazioni a rischio di incidente rilevante di cui:
a) due designati dal direttore generale competente;
b) uno designato dall’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
c) uno designato dall’Ispettorato regionale dei vigili del fuoco;
d) uno designato dall’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL).
2. Per le singole istruttorie il suddetto comitato è integrato con tre esperti in rappresentanza rispettivamente della provincia, del comune e del Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competenti.
3. L’attività istruttoria di cui al comma 1 consiste nell’esame della documentazione ricevuta, nell’acquisizione del parere del CTR di cui all’art. 19 del D.Lgs. 334/1999 , se espresso nei termini di cui all’art. 21, comma 2 del medesimo decreto legislativo, nonché nell’effettuazione di eventuali sopralluoghi ed ispezioni. Il provvedimento conclusivo è adottato dal direttore generale entro centoventi giorni dal ricevimento del rapporto di sicurezza. Tale termine può essere sospeso una sola volta per un periodo di sessanta giorni al fine di acquisire ulteriori informazioni ed elementi integrativi di giudizio.
4. Nel caso di nuovi stabilimenti o di modifiche con aggravio di rischio, il provvedimento conclusivo di cui al comma 3 autorizza l’esercizio dell’attività con eventuali prescrizioni integrative ovvero, laddove le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino insufficienti, vieta di avviare l’esercizio dell’attività.
5. Nel caso di stabilimenti esistenti, il provvedimento conclusivo di cui al comma 3 autorizza l’esercizio dell’attività con eventuali prescrizioni integrative, ovvero, laddove le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di incidenti rilevanti risultino insufficienti, limita o vieta la prosecuzione dell’esercizio dell’attività.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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