LEGGE REGIONALE 23 novembre 2001 , N. 19

Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 27 Novembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-23;19

Art. 7.
Attività di controllo.
1. L’attività di controllo è esercitata dall’ARPA congiuntamente alle strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti e comporta, in particolare, lo svolgimento di verifiche ispettive dirette ad accertare l’adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.
2. Gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di controllo predisposto dalla competente direzione generale della Giunta regionale d’intesa con l’ARPA e l’Ispettorato regionale dei vigili del fuoco.
3. Il programma di cui al comma 2 stabilisce la periodicità delle ispezioni in base alle conclusioni delle istruttorie dei rapporti di sicurezza e delle schede di valutazione tecnica presentate dal gestore ed alla qualità del sistema di gestione della sicurezza adottato.
4. L’ARPA e le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco territorialmente competenti assicurano una maggiore frequenza delle verifiche ispettive negli stabilimenti i cui sistemi di gestione della sicurezza non siano certificati da un istituto riconosciuto dalla Regione in base ai criteri di cui all’allegato 3 della presente legge.
5. I soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla direzione generale competente in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti una relazione per ogni singola attività di controllo.
6. La competente direzione generale della Giunta regionale redige una relazione annuale sull’attività di controllo svolta e la trasmette al Consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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