LEGGE REGIONALE
23 novembre 2001
, N. 19
Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti
(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 27 Novembre 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-23;19
Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali.
1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla stipulazione dell’accordo di programma tra Stato e Regione di cui all’art. 72 del D.Lgs. 112/1998 , fermo restando quanto disposto dall’art. 7 del decreto legislativo medesimo.
3. All’aggiornamento degli allegati della presente legge si provvede con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 3, gli allegati della presente legge sono abrogati.
NOTE:
3. il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), numero 4) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5. Vedi anche art. 4, comma 1, della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5. ![Torna al richiamo nota](../accessibile/immagini/tornasu.gif)
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Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia