LEGGE REGIONALE
23 novembre 2001
, N. 19
Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti
(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 27 Novembre 2001 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-11-23;19
Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali.
1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla stipulazione dell’accordo di programma tra Stato e Regione di cui all’art. 72 del D.Lgs. 112/1998 , fermo restando quanto disposto dall’art. 7 del decreto legislativo medesimo.
3. All’aggiornamento degli allegati della presente legge si provvede con deliberazione della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della deliberazione di cui al comma 3, gli allegati della presente legge sono abrogati.
NOTE:
3. il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 1, lett. c), numero 4) della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5. Vedi anche art. 4, comma 1, della l.r. 25 gennaio 2018, n. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia