LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2001 , N. 26

Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale

(BURL n. 51, 1º suppl. ord. del 19 Dicembre 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-12-17;26

Art. 3.
Disposizioni in materia di enti fieristici.
1. Gli enti fieristici con sede in Lombardia, proprietari o aventi la disponibilità, a qualunque titolo, di quartieri fieristici e costituiti in forma di fondazione, sono enti privati, possono svolgere attività di impresa in regime di separazione contabile e amministrativa e non sono comunque assoggettati alla disciplina nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi.
2. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, economicità e concorrenza, per la scelta dei propri contraenti a titolo oneroso, nei settori indicati al comma 1 e qualora il valore complessivo stimato dell’appalto risulti pari o superiore a 750 mila euro, IVA esclusa, gli enti procedono a trattative dirette previa pubblicazione di un bando, secondo modalità stabilite con apposite deliberazioni.
3. Per i fini di cui al comma 2, gli enti procedono a previa pubblicazione di un bando, rendendo noto, all’inizio di ciascun esercizio finanziario, con un avviso indicativo, il volume globale degli appalti che ogni ente intende affidare nei dodici mesi successivi, per ciascuno dei settori di cui al comma 1 .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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