LEGGE REGIONALE
2 aprile 2002
, N. 5
Istituzione dell’Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO)
(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 04 Aprile 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-04-02;5
Art. 3.
Efficacia della legge.
1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’ultima delle leggi istitutive dell’Agenzia, emanate dalle regioni firmatarie dell’accordo (1).
NOTE:
1. l.r. Emilia Romagna 22 novembre 2001, n. 42 pubblicata sul B.U. 23 novembre 2001, n. 169.
l.r. Piemonte 28 dicembre 2001, n. 38 pubblicata sul B.U. 3 gennaio 2002, n. 1.
l.r. Veneto 1 marzo 2002, n. 4 pubblicata sul B.U. 5 marzo 2002, n. 27.
l.r. Piemonte 28 dicembre 2001, n. 38 pubblicata sul B.U. 3 gennaio 2002, n. 1.
l.r. Veneto 1 marzo 2002, n. 4 pubblicata sul B.U. 5 marzo 2002, n. 27.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia