LEGGE REGIONALE
7 ottobre 2002
, N. 20
Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)(1)
(BURL n. 41, 1º suppl. ord. del 11 Ottobre 2002 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-10-07;20
Metodologie di smaltimento
1. Nel caso di piccole quantità giornaliere, individuabili nell’ordine massimo di dieci capi per ettaro, le carcasse possono essere smaltite direttamente dall’operatore mediante sotterramento, con le modalità previste dal Piano regionale di cui all’articolo 2, comma 3. Il sotterramento avviene in modo che gli animali carnivori o onnivori non possano accedere alle carcasse e ha ad oggetto nutrie non sospettate di essere affette da malattie trasmissibili all’uomo o agli animali secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 e dal Regolamento (CE) della Commissione n. 142/2011.(15)
2. Qualora il gestore della gabbia o il soggetto attuatore che effettua l’abbattimento siano interessati al ritiro della nutria a scopo di uso della carne nell’alimentazione animale, è consentito loro di trattenere gli animali quale contributo forfettario per l’opera prestata, secondo quanto previsto dall’articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1069/2009.(16)
3. In caso di rilevanti quantitativi giornalieri o di impossibilità di disporre di terreni idonei al sotterramento, lo smaltimento delle carcasse avviene in conformità all’articolo 2, comma 4.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

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