LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2002 , N. 20

Contenimento ed eradicazione della nutria (Myocastor Coypus)(1)

(BURL n. 41, 1º suppl. ord. del 11 Ottobre 2002 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2002-10-07;20

Art. 5 bis(20)
(Sanzioni amministrative)
1. Chiunque ostacoli o interferisca con le attività di contenimento ed eradicazione della nutria regolarmente autorizzate ai sensi della presente legge è soggetto a sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00.
2. Le attività di contenimento ed eradicazione si intendono di pubblica utilità ai sensi dell’articolo 2, comma 5, e comprendono la cattura, l’abbattimento, il monitoraggio e la gestione dei dispositivi di cattura finalizzati al contenimento e all’eradicazione.
3. L’accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e l’irrogazione delle relative sanzioni avvengono mediante verbale redatto dal personale di cui all’articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). Le sanzioni sono irrogate dalla Regione che introita i relativi proventi.
4. È fatta salva l’applicazione degli articoli 340 e 650 del codice penale, ove ne ricorrano i presupposti.
NOTE:
1. Il titolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 4 dicembre 2014, n. 32. Torna al richiamo nota
20. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1 della l.r. 29 dicembre 2025, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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