LEGGE REGIONALE
13 febbraio 2003
, N. 1
Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia (1)
(BURL n. 7, 1° suppl. ord. del 13 Febbraio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-02-13;1
Art. 4.
Intervento sostitutivo.
1. Per le IPAB che, alla scadenza del 31 ottobre 2003, non abbiano assunto e comunicato gli atti necessari alla trasformazione a norma dell’articolo 3, commi 2 e 4, la Giunta regionale nomina, su designazione del comune dove l’IPAB inadempiente ha sede legale, un commissario con il compito di procedere, entro il 31 gennaio 2004, alla trasformazione delle stesse in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro ovvero in ASP, ai sensi dell’articolo 3.(3)
2. Il commissario provvede alla trasformazione in persone giuridiche di diritto privato delle IPAB che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:
b) istituzione o promozione da parte di soggetti privati con mezzi economici di provenienza privata;
d) riconoscimento, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382, concernente "Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato") , come istituzioni svolgenti prevalente attività educativo-religiosa.
4. Ai fini della trasformazione, il commissario assume, ove ne ricorrano le condizioni, le iniziative e i provvedimenti di cui all'articolo 5.
5. Il commissario valuta altresì l'eventuale sussistenza delle condizioni previste per l'estinzione dell'ente, ai sensi dell'articolo 6.
6. Qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 4, comma 34, della l.r. 1/2000, la Giunta regionale, all'atto dello scioglimento dell'organo ordinario di amministrazione, attribuisce al commissario nominato a norma del comma 1 l'amministrazione dell'ente.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia