LEGGE REGIONALE
13 febbraio 2003
, N. 1
Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia (1)
(BURL n. 7, 1° suppl. ord. del 13 Febbraio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-02-13;1
Art. 16.
Ufficio relazioni con il pubblico.
1. Ciascuna ASP istituisce una unità funzionale preposta alle relazioni con il pubblico, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di organizzazione dell'azienda.
2. L'unità funzionale ha il compito di fornire alle persone interessate le informazioni, accessibili secondo la normativa vigente, inerenti alle prestazioni erogate, raccogliere istanze e suggerimenti nonché svolgere, se previsto dal regolamento di organizzazione dell'ente e con le modalità ivi indicate, le operazioni e le pratiche amministrative che gli assistiti ritengono di delegare all'azienda.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia