LEGGE REGIONALE
13 febbraio 2003
, N. 1
Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia (1)
(BURL n. 7, 1° suppl. ord. del 13 Febbraio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-02-13;1
Art. 19.
Abrogazioni e modifiche.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) i commi 33, ad esclusione dell'ultimo periodo, e 58, lettera c), limitatamente alle parole "o dell'estinzione delle IPAB" dell'articolo 4 della l.r. 1/2000(42);
b) le leggi regionali 27 marzo 1990, n. 21 (Norme per la depublicizzazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB))(43) e 27 marzo 1990, n. 22 (Adeguamento delle norme per la depublicizzazione di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza alle direttive contenute nel D.P.C.M. 16 febbraio 1990)(44);
c) il comma 32 dell'articolo 4 della legge regionale 27 gennaio 1998, n. 1 (Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione e successive modificazioni e integrazioni")(45).
2. Con effetto dalla data di conclusione del periodo transitorio stabilito per la trasformazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e dell'articolo 4, comma 1:
a) sono abrogati i commi dal 21 al 32, dal 34 al 37, 38 limitatamente alle parole "Le nomine ed i conferimenti di incarichi di competenza della Regione in attuazione dei commi da 24 a 42 non sono sottoposte ai vincoli ed alle procedure previste dalla l.r. 14/1995 e successive modifiche ed integrazioni", 40, 41, 47, 50, lettera b), limitatamente alle parole "e del comune di Milano", 51, 54 e 59 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000(42);
c) è abrogata la legge regionale 26 settembre 1992, n. 36 (Integrazione all'articolo 55 della l.r. 7 gennaio 1986, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni concernente l'indennità di presenza ai commissari straordinari regionali delle IPAB)(47);
d) il comma 7 dell'articolo 2 della l.r. 31/1997(48)è così sostituito:
"7. Le ASL esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle unità d'offerta, pubbliche e private, socio-assistenziali e socio-sanitarie accreditate o autorizzate nonché l'attività di vigilanza prevista dal co dice civile sugli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private. Esercitano inoltre l'attività di vigilanza sulle organizzazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario comprese le organizzazioni di cui alle leggi regionali 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato), 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo) e 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) per quanto riguarda il possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento dell'iscrizione, rispettivamente, nel registro regionale del volontariato, nei registri regionali e provinciali delle associazioni, nel registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare. I consigli di rappresentanza dei sindaci, di cui all'articolo 6, comma 8, esercitano, attraverso apposite commissioni, il controllo sulle aziende di servizi alla persona (ASP)".
"7. Le ASL esercitano le funzioni di vigilanza e controllo sulle unità d'offerta, pubbliche e private, socio-assistenziali e socio-sanitarie accreditate o autorizzate nonché l'attività di vigilanza prevista dal co dice civile sugli enti iscritti nel registro regionale delle persone giuridiche private. Esercitano inoltre l'attività di vigilanza sulle organizzazioni di volontariato operanti nel settore socio-assistenziale e socio-sanitario comprese le organizzazioni di cui alle leggi regionali 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato), 16 settembre 1996, n. 28 (Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo) e 6 dicembre 1999, n. 23 (Politiche regionali per la famiglia) per quanto riguarda il possesso dei requisiti richiesti per il mantenimento dell'iscrizione, rispettivamente, nel registro regionale del volontariato, nei registri regionali e provinciali delle associazioni, nel registro regionale delle associazioni di solidarietà familiare. I consigli di rappresentanza dei sindaci, di cui all'articolo 6, comma 8, esercitano, attraverso apposite commissioni, il controllo sulle aziende di servizi alla persona (ASP)".
NOTE:
47. Si rinvia alla l.r. 26 settembre 1992, n. 36, per il testo coordinato con le presenti modifiche.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia