LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 1.
Oggetto e finalità.
1. La presente legge, in armonia e nel rispetto del principio di coordinamento del sistema tributario nazionale, sancito dalla Costituzione, e dello Statuto regionale disciplina organicamente i tributi propri della Regione Lombardia e definisce i tributi compartecipati, perseguendo le seguenti finalità:
a) pariteticità tra amministrazione regionale e contribuente e centralità di quest’ultimo nel relativo rapporto tributario;
b) chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie;
c) tutela della buona fede e della posizione patrimoniale del contribuente regionale;
d) istituzione di organi e strumenti di garanzia per il contribuente regionale.
2. La presente legge definisce le competenze dell’Anagrafe tributaria regionale ed istituisce il Garante del contribuente regionale.
3. Sono istituiti e costituiscono tributi propri regionali, come disciplinati dal Titolo III:
a) l’imposta sulle concessioni per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato;
b) (1)
c) le tasse sulle concessioni regionali;
d) le tasse automobilistiche regionali;
e) il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;
f) la tassa regionale per l’abilitazione all’esercizio professionale;
g) la tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
h) l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili;
i) l’addizionale regionale all’imposta erariale sul consumo di gas metano;
j) la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP;
k) l’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF;
l) l’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP.
4. Costituiscono tributi regionali compartecipati secondo la vigente normativa:
a) la compartecipazione regionale all’imposta sul valore aggiunto – IVA;
b) (2)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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