LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 2.
Compiti dell’Anagrafe tributaria regionale.
1. L’Anagrafe tributaria regionale raccoglie e ordina, su scala regionale, i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell’amministrazione regionale e dai relativi accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari.
2. L’Anagrafe tributaria regionale è costituita dal sistema di identificazione dei soggetti e dal sistema tributi regionali, così definiti:
a) il sistema di identificazione dei soggetti riguarda le persone fisiche e giuridiche di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 3. L’archivio delle persone fisiche viene aggiornato, garantendo l’unicità del codice fiscale come chiave identificativa dei soggetti, sulla base dei dati del Ministero dell’economia e delle finanze e delle informazioni dei comuni relative alla residenza e al decesso. L’archivio delle persone giuridiche utilizza dati del Ministero dell’economia e delle finanze, del registro delle imprese, nonché dei pubblici registri;
b) il sistema tributi regionali riguarda tutti i tributi regionali e degli enti locali della Lombardia.
3. L’Anagrafe tributaria regionale conforma la propria attività ai principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (Disposizioni relative all’anagrafe tributaria e al codice fiscale dei contribuenti) e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Sulla base dei dati in suo possesso, l’Anagrafe tributaria regionale provvede alle elaborazioni utili per lo studio dei fenomeni fiscali e necessarie per il governo dei tributi regionali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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