LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 6.
Raccordo con l’Anagrafe tributaria centrale.
1. Le attività dell’Anagrafe tributaria regionale sono svolte in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 605/1973 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine le notizie in possesso dell’Anagrafe tributaria regionale sono trasmesse, mediante procedure informatiche, all’Anagrafe tributaria statale, secondo modalità definite d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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