LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 8.
Oggetto e finalità.
1. Il presente Capo introduce nell’ordinamento tributario regionale i principi fissati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), adeguando al loro contenuto il sistema tributario regionale.
2. Le leggi e i regolamenti regionali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l’oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.
3. Le leggi e i regolamenti regionali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti alla materia oggetto della disciplina, con conseguente richiamo e modifica del relativo Capo del Titolo III.
4. I richiami ad altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria devono riportare anche l’indicazione del contenuto sintetico della disposizione alla quale si fa rinvio.
5. Le disposizioni modificative di leggi tributarie devono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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