LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 16.
Interpello del contribuente regionale.
1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all’amministrazione regionale, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse, prospettando la propria opinione in merito e la propria proposta di interpretazione, soluzione o comportamento. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.
2. La risposta dell’amministrazione regionale, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di centoventi giorni, si intende che l’amministrazione regionale concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. È nullo qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente.
3. Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall’amministrazione regionale entro il termine di centoventi giorni.
4. Nel caso in cui l’istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe, l’amministrazione regionale può rispondere collettivamente, attraverso un atto o provvedimento tempestivamente pubblicato ai sensi dell’articolo 10.
5. La Giunta regionale, con propria deliberazione, determina le procedure e le modalità di esercizio dell’interpello da parte dei contribuenti, nonché gli organi competenti dell’amministrazione regionale obbligati a fornire la risposta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi