LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 28.
Base imponibile e determinazione dell’imposta.
1. L’imposta regionale è dovuta nella misura del cento per cento di quella fissata per il canone di cui all’articolo 34, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione delle concessioni per l’utilizzo delle acque pubbliche.
1-bis. L’imposta regionale è, altresì, dovuta nella misura del 100 per cento di quella fissata per il canone di cui all’articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. 112/1998, con esclusione dei canoni dovuti per le concessioni rilasciate ai sensi dell’articolo 3, comma 114, lettera a), della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112‘Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59’), nonché ai sensi dell’articolo 80, comma 4, lettera c), della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale). (9)
1-ter. L'imposta regionale di cui al comma 1-bis, limitatamente ai canoni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del d.lgs. 112/1998, è azzerata dalla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale concernente la rideterminazione in aumento dei canoni, per un importo corrispondente all'ammontare dell'imposta azzerata.(10)
NOTE:
9. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 2, lett. a) della l.r. 20 dicembre 2004, n. 36 e successivamente modificato dall'art. 6, comma 2, lett. a) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia