LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 35.
Soggetto passivo e determinazione della tassa.
1. Al momento dell’emanazione dell’atto, il soggetto titolare degli atti di cui all’articolo 34, comma 2, è tenuto al pagamento della tassa di rilascio della concessione regionale da corrispondersi entro e non oltre la consegna dello stesso.
2. Nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, la tassa è dovuta contestualmente all’inoltro della denuncia di inizio attività da parte dell’interessato alla pubblica amministrazione competente.
3. Durante il periodo di validità degli atti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, il titolare degli stessi è tenuto al pagamento annuale della corrispondente tassa di rinnovo da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa di cui al d.lgs. n. 230/1991 e nella misura fissata nella Tabella A allegata alla presente legge, per ogni anno successivo a quello nel quale l’atto è stato emesso o inoltrato. Nel caso di atti emessi o aventi scadenza nel corso dell'anno la tassa dovuta non è frazionabile.(14)
4. Quando la misura della tassa è in funzione della popolazione dei comuni, questa è desunta dai dati ISTAT riferiti alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello per il quale il tributo è dovuto.
5. In caso di rilascio degli atti di cui all’articolo 34, commi 2 e 3, a soggetto con o senza personalità giuridica, il titolare degli atti medesimi deve intendersi il legale rappresentante del medesimo soggetto.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia