LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 38.
Oggetto della tassa.
1. La tassa automobilistica regionale di proprietà si applica ai veicoli di proprietà, o in usufrutto, acquisiti con patto di riservato dominio oppure utilizzati a titolo di locazione da parte di persone, fisiche o giuridiche di cui all’articolo 39, residenti nel territorio della Regione per effetto della loro iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA). La tassa automobilistica è altresì dovuta per i veicoli di cui all’articolo 48, comma 1.(16)
2. La tassa di circolazione regionale si applica ai veicoli non iscritti al PRA per ciascun periodo d’imposta coincidente con l’anno solare nel quale vengono utilizzati.
3. Le tasse automobilistiche regionali, di cui ai commi 1 e 2, sono dovute nella misura stabilita dagli articoli 41 e seguenti della presente sezione, secondo le risultanze tecniche della carta di circolazione. (17)
4. Fermo restando gli obblighi previsti dall’articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell’esonero dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, è sufficiente produrre alla competente struttura tributaria regionale idonea documentazione attestante la inesistenza del presupposto giuridico per l’applicazione della tassa.
5. In caso di compravendita, ai fini delle disposizioni di cui al comma 4, la competente struttura tributaria della Regione è tenuta a trasmettere alla provincia, titolare del tributo inerente la trascrizione del trasferimento della proprietà, nonché ai competenti uffici preposti al rilascio o alla variazione della carta di circolazione, per l’assunzione dei provvedimenti di competenza previsti dall’articolo 94 del d.lgs. 285/1992, copia dell’atto di vendita la cui sottoscrizione sia stata autenticata o giudizialmente accertata, qualora lo stesso non sia stato registrato presso il PRA. (18)
6. Costituisce condizione di esonero dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la perdita di possesso dovuta a forza maggiore o per indisponibilità conseguente a provvedimento dell’autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione, purché annotata nei rispettivi pubblici registri.
6 bis. Secondo l’orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 47/2017, tra le condizioni di esonero di cui al comma 6 non rientra il fermo amministrativo disposto ai sensi dell’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito) in quanto non si tratta di provvedimento dal quale discende l’indisponibilità del veicolo.(19)
7. In caso di perdita di possesso per furto o demolizione del veicolo ovvero di esportazione definitiva all’estero, la condizione di esonero dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà prevista al comma 4, non opera per i periodi d’imposta successivi a quello in cui è stato riconosciuto l’esonero se il relativo atto comprovante la perdita di possesso non viene registrato presso il PRA.
7 bis. L'annotazione al PRA della sentenza di fallimento di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), interrompe l'obbligo di pagare il tributo per i periodi d'imposta successivi alla data della sentenza della relativa procedura oppure alla vendita dei veicoli.(20)
8. Gli uffici che curano la tenuta del PRA e degli altri registri di immatricolazione per veicoli sono tenuti a comunicare alla Regione le notizie occorrenti per l’applicazione della tassa e per l’individuazione del soggetto passivo nonché le relative variazioni.
9. Ai fini della determinazione dell’importo delle tasse automobilistiche si assumono i dati riportati sulla carta di circolazione al momento della costituzione del presupposto d’imposta. Le variazioni apportate alla carta di circolazione hanno effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono state annotate.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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