LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 42.
Importi minimi e importi per particolari categorie di veicoli.
1. L’importo minimo della tassa automobilistica regionale di proprietà e della tassa di circolazione regionale è fissato nella misura di 20,00 euro.
2. Per i motoveicoli la tassa automobilistica è così determinata:(34)

CLASSE EURO
TASSA FISSA FINO A 11 kW
OLTRE 11 KW
EURO 0
€ 26,00
€ 26,00 + (€ 1,70 x Kw totali)
EURO 1
€ 23,00
€ 23,00 + (€ 1,30 x Kw totali)
EURO 2
€ 21,00
€ 21,00 + (€ 1,00 x Kw totali)
EURO 3
€ 20,00
€ 19,11 + (€ 0,88 x Kw totali)
EURO 4
€ 20,00
€ 19,11 + (€ 0,88 x Kw totali)

3. Per i rimorchi ad uso speciale la tassa è stabilita nella misura di 25,00 euro.
4. Per gli autocaravan la tassa dovuta è pari ad 1,00 euro per ogni Kw.
7. Nei casi previsti dal comma 6 dell’articolo 40, non si tiene conto del limite stabilito al comma 1 del presente articolo.
7 bis. Sono veicoli ad uso speciale:(36)
a) gli autoveicoli destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale, come individuati nel decreto dirigenziale 20 febbraio 2003 del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante “Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli autoveicoli per uso speciale destinati ad uso esclusivo dei corpi o servizi di polizia locale”;
b) i motoveicoli ad uso esclusivo della polizia locale;
c) i veicoli di cui alla classificazione recata dall’articolo 54 del d.lgs. 285/1992 e dall’articolo 203, comma 2, lettera ii), del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
7 ter. Per veicoli di cui alle lettere a) e c) del comma 7 bis, la tariffa è dovuta sulla base dell’imponibile determinato secondo il parametro di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche).(36)
7 quater. Per veicoli di cui alla lettera b) del comma 7 bis, la tariffa è dovuta secondo i parametri di calcolo previsti per i motocarri con cilindrata inferiore a 500 cc e motocarri con cilindrata uguale o superiore a 500 cc come individuati nella tabella di cui al comma 1 dell’articolo 41.(36)
NOTE:
34. Il comma è stato sostituito dall'art. 5, comma 1, lett. i) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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