LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 44.
Agevolazioni per disabili e ONLUS, esenzioni e sospensioni dell’obbligo tributario.
1. Non è tenuta al pagamento della tassa automobilistica regionale la persona disabile grave, secondo la definizione dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, oppure la persona di cui il disabile sia fiscalmente a carico, limitatamente a un solo veicolo, a prescindere dall’adattamento dello stesso, a condizione che la cilindrata del veicolo non sia superiore a 2.000 cc se alimentato a benzina o con alimentazione combinata oppure a 2.800 cc se alimentato a gasolio o alimentazione combinata. Con decorrenza dall’anno 2025 l’esenzione di cui al primo periodo è riconosciuta a condizione che la potenza del motore termico non sia superiore a 185 kw a prescindere dalla cilindrata e dal tipo di alimentazione. L’esenzione è riconosciuta a coloro i quali, sulla base dei pubblici registri, risultino tra i soggetti di cui all’articolo 39, comma 1, limitatamente ai veicoli individuati dall’articolo 17, comma 1, lettera f-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nonché dall’articolo 42, commi 5 e 6. Restano valide le esenzioni ancora in corso alla data del 1° gennaio 2025.(38)
2. L’esenzione di cui al comma 1è estesa alle persone con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, alle persone non vedenti o sordomute assolute e alle persone invalide pluriamputate, per i veicoli di proprietà delle stesse ovvero delle persone di cui i medesimi soggetti risultino fiscalmente a carico.
3. L’esenzione di cui al comma 1è, altresì, estesa alle persone invalide per ridotte o impedite capacità motorie limitatamente ai veicoli di proprietà delle stesse, ovvero della persona di cui risultino fiscalmente a carico, adattati in funzione dell’invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L’adattamento del veicolo deve risultare dalla relativa carta di circolazione e viene ad esso equiparato l’adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell’invalido.
4. L’esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2 e 3 può essere trasferita su altro veicolo di proprietà della medesima persona disabile, o del soggetto di cui il disabile risulti fiscalmente a carico, esclusivamente se il veicolo precedentemente esentato sia stato cancellato dal PRA ovvero presso detto registro sia stata presentata la formalità per la trascrizione dell’atto traslativo della proprietà in capo ad altro soggetto ovvero sia stata annotata la perdita di possesso per causa di terzi. L’esenzione riconosciuta può essere trasferita su nuovo veicolo, senza soluzione di continuità, nel caso di compravendita o perdita di possesso di quello esentato avvenuta entro il termine di pagamento della tassa automobilistica stabilito per il veicolo nuovo. Le condizioni riportate al periodo precedente non operano nel caso siano trascorsi quattro anni dalla data di decorrenza dell’ultimo provvedimento di esenzione.(39)
5. Le variazioni di natura soggettiva o oggettiva, rispetto all’esenzione riconosciuta ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 devono essere comunicate alla Regione entro trenta giorni dal loro verificarsi o, in caso di decesso, entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento. Il veicolo cessato dal regime di esenzione soggiace alle regole previste per i veicoli di nuova immatricolazione di cui all’articolo 40, con decorrenza dallo stesso mese in cui la variazione sia intervenuta.
6. La mancata comunicazione di cui al comma 5 comporta, oltre al pagamento del tributo, se dovuto, e della relativa sanzione tributaria, l’applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra un minimo di un quarto e un massimo della metà della tassa dovuta.
7. Le domande per la fruizione dei benefici di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, devono essere inoltrate, entro novanta giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della relativa tassa automobilistica, alle strutture decentrate appartenenti all’organizzazione del soggetto di cui all’articolo 45, comma 4, ovvero agli Uffici individuati dall’Amministrazione regionale mediante provvedimento del dirigente la competente struttura tributaria. I benefici sono riconosciuti con decorrenza dal periodo d’imposta in corso alla data di presentazione della domanda per l’accertamento dei requisiti previsti nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.(40)
8. Ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, per i veicoli dei quali risultino proprietari negli archivi del PRA, i soggetti individuati dall’articolo 10 del medesimo decreto.
8 bis. Fino alla data di abrogazione dell’articolo 10 del d.lgs. 460/1997, determinata secondo quanto previsto dall’articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), l’esenzione di cui al comma 8è riconosciuta, senza soluzione di continuità, alle organizzazioni di volontariato iscritte nella sezione a) del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) di cui all’articolo 45 dello stesso decreto legislativo. La medesima esenzione è altresì riconosciuta, senza soluzione di continuità, alle ONLUS che abbiano perso tale qualifica a seguito dell’iscrizione nel RUNTS purché iscritte nell’Anagrafe delle ONLUS alla data del 22 novembre 2021 o in data successiva ad esito di richiesta di iscrizione presentata entro la stessa data. Le agevolazioni di cui al presente comma operano nei limiti previsti dalla normativa dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.(41)
11. La raccolta e gestione delle domande di sospensione e degli elenchi dei veicoli presi in carico dalle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio dei medesimi sono affidate al soggetto di cui all’art. 45, comma 4. Non costituisce titolo per la sospensione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la consegna dei veicoli, effettuata mediante procura speciale per la vendita, alle imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio degli stessi. Non costituisce, altresì, titolo per la sospensione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà l’esibizione della fattura di vendita al concessionario senza l’avvenuta presentazione della formalità per la trascrizione del titolo di proprietà, ai sensi del comma 12. (45)
12. Costituisce titolo per la sospensione dell’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà la cessione di mezzi di trasporto effettuata nei confronti dei contribuenti che ne fanno, professionalmente, regolare commercio secondo le modalità indicate dall’articolo 36, comma 10, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 (Regime speciale per i rivenditori di beni usati), convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85, come integrato dall’articolo 56, comma 6, del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni. L’obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche regionali è interrotto a decorrere dal periodo fisso immediatamente successivo a quello di scadenza di validità della tassa corrisposta e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita, secondo le modalità previste dagli articoli 40 e 41.
12 bis. Per effetto dell’avvenuta trascrizione della cessione di cui al comma 12 entro i termini di cui al quarantaquattresimo comma dell’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, risultano pienamente adempiuti gli obblighi di comunicazione di cui ai commi quarantaquattresimo e quarantacinquesimo del medesimo articolo 5. A far data dal 1° gennaio 2022 non si applica il pagamento del diritto fisso di cui al quarantasettesimo comma dell’articolo 5 del d.l. 953/1982.(46)
13. Ai fini della tassa automobilistica regionale di proprietà, le disposizioni di cui al comma 12 trovano applicazione anche per i veicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate.
14. Per soggetti di cui all’articolo 38, comma 1, è demandata alla Regione la gestione delle esenzioni di cui al decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953 (Misure in materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 e successive modificazioni e integrazioni. È altresì demandata alla Regione la gestione delle esenzioni previste dagli articoli del Capo III del d.p.r. 39/1953 .
15. Le modalità applicative delle disposizioni di cui ai commi 11, 12, 13 e 14 sono stabilite con decreto del dirigente della competente struttura tributaria regionale.
16. La richiesta di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà, inoltrata ai sensi dei commi 7 e 9, comporta la sospensione di diritto dell’obbligo tributario. In caso di carenza dei requisiti per il riconoscimento dell’esenzione, la Regione comunica ai soggetti interessati la motivazione del diniego o la richiesta di integrazione della documentazione presentata dando termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione per procedere al pagamento del tributo, senza applicazione di oneri aggiuntivi, ovvero per la presentazione della documentazione richiesta. Decorso il termine indicato senza che l’interessato abbia fatto pervenire la predetta documentazione l’istanza è rigettata.
17. Decorso il termine di cui al comma 16 senza che l’interessato abbia ottemperato a quanto richiesto la Regione provvede al recupero del tributo e della relativa sanzione tributaria.
18. In caso di richiesta di esenzione o di sospensione dell’obbligo tributario inoltrata alla Regione a mezzo plico postale fa fede, quale data di presentazione e di decorrenza degli effetti, il timbro a data apposto dall’ufficio postale accettante.
19. In deroga alle previsioni di cui al comma 1, in caso di richiesta di esenzione per i veicoli di cui all’articolo 42, commi 5 e 6, la stessa può essere riconosciuta esclusivamente a favore della persona disabile che immette sulla pubblica strada il veicolo identificato attraverso il relativo numero di telaio riportato sul certificato di idoneità tecnica di cui all’articolo 97 del d.lgs. 285/1992.
19 bis. In attuazione del principio della salvaguardia ambientale e per la tutela e miglioramento della qualità dell’aria nonché in applicazione delle azioni previste nel PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria), viene incentivato il rinnovo del parco veicolare più inquinante. A tal fine le autovetture ad uso privato di cilindrata non superiore a 2.000 c.c. acquistate, usate o nuove, nell’anno 2022, appartenenti alle classi emissive EURO 5 e 6 e con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica purché si sia provveduto, nel medesimo anno, alla demolizione di veicolo appartenente alla classe di inquinamento EURO 0, 1 se alimentato a benzina oppure EURO 0, 1, 2, 3, 4 se alimentato a gasolio. L’agevolazione è riconosciuta per tre periodi d’imposta se i veicoli oggetto dell’acquisto e della demolizione risultano di proprietà della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare. L’esenzione triennale è riconosciuta anche nel caso di veicoli in regime di locazione finanziaria o di noleggio a lungo temine senza conducente di cui all’articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia). (47)
19 bis 1. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco veicolare circolante mediante la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli immatricolati come EURO 0, 1 se alimentati a benzina oppure EURO 0, 1, 2, 3, 4 se alimentati a gasolio con l’acquisto di autovetture nuove o usate purché appartenenti alle classi emissive EURO 5 e 6 e con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina, è concesso oltre all’esenzione della tassa automobilistica di cui al comma 19 bis anche un contributo di € 90,00 a titolo di rimborso degli oneri di demolizione. Tale contributo viene riconosciuto anche in caso di sola demolizione di veicoli appartenenti alle classi sopradette. Il contributo è riconosciuto per le demolizioni effettuate nell’anno 2022.(48)
19 bis 2. Per le finalità di cui al comma 19 bis, le autovetture ad uso privato di potenza non superiore a 100 Kw acquistate, nuove o usate, rispettivamente nell’anno 2023 e nell’anno 2024, appartenenti alla classe emissiva EURO 6 purché immatricolate a partire dal 1° gennaio 2021, con alimentazione bifuel a benzina, ibrida a benzina o esclusiva a benzina, sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica purché si sia provveduto, nel medesimo anno, alla demolizione di veicolo appartenente alla classe di inquinamento EURO 0, 1 se alimentato a benzina oppure EURO 0, 1, 2, 3 e 4 se alimentato a gasolio. L’agevolazione è riconosciuta per tre periodi d’imposta annuali se i veicoli oggetto dell’acquisto e della demolizione risultano di proprietà della medesima persona fisica o di componenti dello stesso nucleo familiare. L’esenzione triennale è riconosciuta anche nel caso di veicoli in regime di locazione finanziaria o di noleggio a lungo temine senza conducente di cui all’articolo 7 della legge n. 99/2009. Oltre alla suddetta esenzione della tassa automobilistica è concesso un contributo di 90,00 euro a titolo di rimborso degli oneri di demolizione.(49)
19 bis 3. Il contributo di 90,00 euro a titolo di rimborso degli oneri di demolizione, previsto dall’ultimo periodo del comma 19 bis 2, è riconosciuto anche in caso di sola demolizione di veicoli immatricolati come EURO 0, 1, se alimentati a benzina, oppure di veicoli immatricolati come EURO 0, 1, 2, 3 e 4, se alimentati a gasolio, a condizione che la demolizione sia effettuata rispettivamente nell’anno 2023 e nell’anno 2024.(50)
19 ter. Con provvedimento dirigenziale sono definite le modalità applicative per la fruizione dei benefici di cui ai commi 19 bis, 19 bis 1, 19 bis 2 e 19 bis 3.(51)
19 quater. Per l’anno tributario 2021 non è dovuta la tassa automobilistica per i veicoli, di proprietà o utilizzati a titolo di locazione, delle imprese che esercitano attività di trasporto di persone mediante servizio di noleggio autobus con conducente o mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente. I veicoli esenti devono risultare strumentali alle attività esercitate.(52)
19 quinquies. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 19 quater nell’esercizio finanziario 2021 stimati in euro 3.500.000,00 si fa fronte con le risorse del “Fondo quote di avanzo svincolate ex art. 109, c. 1-ter D.L.18/2020, convertito in legge con L. 27/2020”, istituito alla missione 20 “Fondi e accantonamenti”, programma 01”“Fondi di riserva” - Titolo 1 “Spese correnti” dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2021-2023.(52)
NOTE:
38. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 44 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a) e lett. b) della l.r. 29 dicembre 2023, n. 9.
40. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 2, lett. b) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11 , dall'art. 6, comma 2, lett. c) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11 e dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2016, n. 35.
41. Il comma è stato aggiunto dall'art. 20, comma 1, lett. b) della l.r. 7 agosto 2023, n. 2. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2023, n. 9
47. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 20 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36. Il comma è stato sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. a) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 42e modificato dall'art. 5, comma 1, lett. e) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 24 , dall'art. 4, comma 1, lett. c) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, dall'art. 11, comma 1, lett. c) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26 , dall'art. 11, comma 1, lett. d) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26e dall'art. 5, comma 1, lett. a) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 25.
48. Il comma è stato aggiunto dall'art. 6, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 42 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, lett. o) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12, dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 30 dicembre 2019, n. 24, dall'art. 11, comma 1, lett. e) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26 , dall'art. 11, comma 1, lett. f) della l.r. 28 dicembre 2020, n. 26, dall'art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 25 e dall'art. 5, comma 1, lett. c) della l.r. 27 dicembre 2021, n. 25.
49. Il comma è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, lett. c) della l.r. 29 dicembre 2023 , n. 9.
50. Il comma è stato aggiunto dall'art. 14, comma 1, lett. a) della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, lett. c) della l.r. 29 dicembre 2023 , n. 9.
51. Il comma è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 20 e successivamente sostituito dall'art. 6, comma 1, lett. c) della l.r. 28 dicembre 2017, n. 42. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 14, comma 1, lett. b) della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia