LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 48.
Veicoli ultratrentennali, veicoli storici e d’epoca, riduzioni ed esenzioni.(56)
1. Sono tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione, in misura fissa, i soggetti individuati all’articolo 38, comma 1, per i motoveicoli e per gli autoveicoli, ad uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone, a decorrere dall’anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, purché sottoposte alla verifica delle emissioni dei gas di scarico di cui all’articolo 80, comma 3, del d.lgs. 285/1992, che dispone circa la revisione dei veicoli unitamente al controllo dei gas di scarico. La tassa automobilistica regionale di circolazione è dovuta nella misura fissa di 30,00 euro per le autovetture e di 20,00 euro per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale e, cioè, utilizzati nell’esercizio di attività d’impresa o di arti e professioni. (57)
1 bis. A partire dal periodo d’imposta decorrente dal 1° gennaio 2014 per i ciclomotori e per i quadricicli leggeri non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica regionale di circolazione.(58)
1 ter. Per i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2014 in relazione alla fattispecie prevista al comma 1 bis, Regione Lombardia procede alla restituzione di quanto versato, in deroga a quanto previsto all’articolo 46, comma 7.(59)
2. Salvo prova contraria, i veicoli, di cui al comma 1, si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
3. In assenza delle verifiche previste al comma 1, i soggetti in esso indicati sono tenuti al pagamento della corrispondente tassa automobilistica regionale di proprietà secondo le modalità fissate agli articoli 40 e 41, nonché delle sanzioni amministrative tributarie, di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell’articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662). Allo scopo, oltre alla verifica d’ufficio mediante incrocio dei dati contenuti nel ruolo regionale della tassa automobilistica regionale di proprietà con i dati dei veicoli assoggettati alla campagna del controllo dei gas di scarico, gli organi preposti al controllo della circolazione stradale redigono apposito processo verbale di constatazione da inoltrare alla Regione.
4. Dal 1° gennaio 2022 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i motoveicoli e gli autoveicoli per i quali si sia provveduto all’annotazione sulla carta di circolazione degli estremi relativi al certificato di rilevanza storica secondo le modalità di cui all’articolo 1, comma 1048, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021).(60)
4 bis. Dal 1° gennaio 2022 sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli che, trascorsi venti anni dalla costruzione, risultino iscritti nel Registro ACI Storico o nel Registro Italiano Veicoli Storici (R.I.V.S.) per i quali gli interessati abbiano presentato apposita istanza corredata da documentazione attestante l’iscrizione del veicolo, nonché l’associazione del soggetto obbligato al pagamento al club o registro. In caso di passaggio di proprietà del veicolo, ai fini di assicurare la continuità del beneficio, l’acquirente dovrà far pervenire documentazione relativa alla propria associazione al Registro nelle forme stabilite nel relativo regolamento di funzionamento del medesimo registro.(61)
5. La tassa automobilistica regionale di proprietàè ridotta nella misura seguente per:
a) autovetture adibite al servizio pubblico da piazza, riduzione del 75 per cento;
b) autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40 per cento;
c) autoveicoli per il trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore a 12 tonnellate, muniti di sospensione pneumatica all’asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, riduzione del 20 per cento.
c-bis) autovetture da noleggio di rimessa, riduzione del 50 per cento; (62)
c-ter) autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa, riduzione del 30 per cento;(62)
c-quater) veicoli con modalità di alimentazione ibrida elettrica e benzina o gasolio dotati di strumentazione di ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 1° gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2018, riduzione del 50% per tre anni d’imposta decorrenti da quello di immatricolazione.(63)
c quinquies) veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 ed N1 a doppia alimentazione benzina/elettrico, compresi i veicoli a ricarica esterna, immatricolati nuovi di fabbrica per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2023, appartenenti alla classe EURO 6 o superiore, di potenza termica fino a 100 Kw, riduzione del 50 per cento per cinque anni d’imposta decorrenti dal mese di immatricolazione.(64)
5 bis. L’importo della tassa automobilistica regionale è ridotto fino al 10 per cento, nei limiti stabiliti dall’articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421), se i relativi versamenti sono effettuati con modalità cumulativa. Con deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, la Giunta regionale dispone graduazioni dell’agevolazione in ragione del contingente di posizioni aggregate anche attraverso la possibilità di cumulare, su base triennale, la misura della riduzione dell’aliquota d’imposta unitaria.(65)
5 ter. La tassa automobilistica è ridotta del 10 per cento nel caso di pagamento cumulativo della tassa dovuta per i veicoli, immatricolati nuovi di fabbrica a partire dal 2015, per i quali sia in corso un contratto di locazione finanziaria, ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia), o di noleggio a lungo termine senza conducente; in tal caso il diritto alla fruizione della riduzione tariffaria è riconosciuto laddove l’attività di noleggio di veicoli senza conducente sia esclusiva o prevalente tra quelle esercitate dall’impresa. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità applicative per la fruizione dell’agevolazione.(66)
5 ter1. Per i pagamenti da effettuare mediante domiciliazione bancaria riferiti a periodi d’imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, la tassa automobilistica è ridotta del 15 per cento rispetto alla vigente tariffa ordinaria indicata nel tariffario di cui all’articolo 41. La domiciliazione bancaria non è consentita per un parco veicolare superiore a cinquanta veicoli appartenenti allo stesso soggetto alla data della richiesta di adesione al servizio. Il superamento di tale limite alla data del 1° dicembre determina la decadenza dal beneficio con revoca d’ufficio del mandato per domiciliazione dal periodo d’imposta successivo. In fase di prima applicazione, fino alla sottoscrizione del nuovo contratto di tesoreria a seguito dell’espletamento della gara per l’affidamento del servizio di Tesoreria regionale per il quinquennio 2021-2025, il servizio a supporto della domiciliazione bancaria è svolto dal Tesoriere regionale a cui è già stato affidato. Con provvedimento del dirigente della competente struttura tributaria regionale sono definite le modalità applicative. (67)
5 quater. (68)
6. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono applicabili le riduzioni stabilite dalla normativa statale vigente.
7. Ai casi di esenzione previsti dall’articolo 17 del d.p.r. 39/1953 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunti i seguenti:
a) esenzione permanente per i veicoli elettrici , per i veicoli con alimentazione esclusiva ad idrogeno e per i veicoli con alimentazione esclusiva a gas(69);
b) esenzione per gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
c) esenzione per gli autoveicoli adibiti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o allo spurgo dei pozzi neri, l’attrezzatura dei quali sia fissa e permanente oppure, qualora scarrabile ed intercambiabile, sia vincolata a struttura con medesima caratteristica;
d) esenzione per le autoambulanze adibite all’espletamento di servizi urgenti o di soccorso e per i veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio sanitario nazionale.
d bis) esenzione per i veicoli adibiti esclusivamente alla funzione pubblica di protezione civile o di vigilanza ecologica, la cui finalità risulti annotata sulla carta di circolazione, intestati a enti pubblici territoriali.(70)
8. È istituito l’albo dei veicoli della Regione esenti dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà. L’albo è costituito dai veicoli di cui la Giunta o il Consiglio regionale risultino proprietari o soggetti passivi d'imposta negli archivi del PRA. (71)
NOTE:
56. La rubrica è stata modificata dall'art. 5, comma 1, lett. p) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Torna al richiamo nota
62. La lettera è stata aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. k) della l.r. 24 marzo 2004, n. 5. Torna al richiamo nota
64. La lettera è stata aggiunta dall'art. 5, comma 1, lett. f) numero 2) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 24 e successivamente modificata dall'art. 24, comma 1, lett. d) della l.r. 7 agosto 2020, n. 18. La lettera è stata successivamente sostituita dall'art. 14, comma 1, lett. c) della l.r. 29 dicembre 2022, n. 34. Torna al richiamo nota
71. Il comma è stato modificato dall'art. 24, comma 1, lett. e), della l.r. 7 agosto 2020, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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