LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 52.
1. Il tributo, con obbligo di rivalsa nei confronti di colui che effettua il conferimento, è dovuto dal gestore dell’impianto.
2. Il tributo è altresì dovuto da chiunque esercita l’attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti.
3. L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva, prima della constatazione delle violazioni di legge, ai competenti uffici della provincia, come indicato all’articolo 197 del d.lgs. 152/2006 .
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia