LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 53.
Base imponibile e determinazione del tributo.(88)
1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità di rifiuti conferiti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri tenuti in attuazione dell’articolo 190 del d.lgs. 152/2006 o in base al sistema di cui all’articolo 188-bis del medesimo decreto legislativo.
2. L’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è determinato moltiplicando il quantitativo dei rifiuti espresso in tonnellate per gli importi indicati nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, nel rispetto dei limiti stabiliti dall’articolo 3, comma 29, della l. 549/1995. (89)
3. Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti inerti si applicano i seguenti importi: (90)
a) per i rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione individuati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 9: 7,00 euro per tonnellata;(91)
b) per rifiuti inerti diversi da quelli di cui alla lettera a): 5,00 euro per tonnellata.(91)
4. Per i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi si applicano i seguenti importi: (92)
a) per tutti i rifiuti, ad eccezione di quelli riportati alle lettere b) e c): 19,00 euro per tonnellata; (93)
b) per i rifiuti contenenti amianto conferiti in discariche per rifiuti non pericolosi monorifiuto o in cella appositamente ed esclusivamente dedicata ai rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto: 7,00 euro per tonnellata;(94)
c) per i rifiuti costituiti da ceneri e scorie derivanti da operazioni di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti: 15,00 euro per tonnellata.(94)
d) (95)
5. Per tutti i rifiuti conferiti in discariche per rifiuti pericolosi si applica l’importo di 20,00 euro per tonnellata.(96)
5 bis. Per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi si applica l’aliquota di cui al comma 5.(97)
6. Si applica il 20 per cento degli importi di cui ai commi 3, 4 e 5 qualora i rifiuti conferiti siano fanghi oppure scarti e sovvalli derivanti da impianti di recupero, nel rispetto di quanto previsto dalla deliberazione di cui al comma 9.
7. Si applica il 20 per cento dell’importo di cui al comma 4, lettera a), per i rifiuti smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia o comunque classificati esclusivamente come impianti di smaltimento mediante l’operazione ‘D10 incenerimento a terra’, ai sensi dell’allegato B alla parte quarta del d.lgs. 152/2006.(98)
8. Fatti salvi i casi eccezionali e di urgenza, qualora i rifiuti speciali derivanti da impianti di recupero e smaltimento nei quali vengono trattati anche rifiuti urbani provengano da comuni ubicati fuori dal territorio regionale, le aliquote di cui ai commi 4, lettera a), e 5 sono maggiorate del 50 per cento. Qualora la maggiorazione determini il superamento del limite massimo dell’aliquota d’imposta unitaria fissato dall’articolo 3, comma 29, della l. 549/1995 il tributo è automaticamente adeguato al predetto limite. (99)
8 bis. In funzione dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nei singoli comuni, sono applicate le addizionali e le riduzioni del tributo previste all’articolo 205 del d.lgs. 152/2006. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità operative per l’individuazione dei comuni soggetti alle addizionali e alle riduzioni del tributo e le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.(100)
9. La Giunta regionale individua la percentuale minima di recupero degli impianti, la tipologia e il grado di essiccazione dei fanghi tali da poter usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta di cui al comma 6; individua, altresì, l'elenco dei rifiuti inerti dalle operazioni di costruzione e demolizione di cui al comma 3, lettera a), e fornisce specifiche indicazioni per quanto riguarda l’applicazione dell’ecotassa ai rifiuti utilizzati per la costruzione delle discariche o per gli strati di copertura delle discariche, in base al criterio di favorire le effettive operazioni di recupero e l’utilizzo di rifiuti in sostituzione di materia prima, qualora ne ricorrano i presupposti.(101)
10. Le agevolazioni di cui al comma 6 sono riconosciute esclusivamente se il soggetto conferitore in discarica coincide con il titolare dell’impianto di trattamento.
11. Ai fini dell’applicazione del tributo in misura ridotta, i soggetti interessati presentano, con cadenza annuale, apposita autocertificazione entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale prevista all’articolo 55, comma 1, attestante il possesso dei requisiti stabiliti nella deliberazione di cui al comma 9.(102)
12. Le autocertificazioni di cui al comma 11 sono presentate, contestualmente, alla struttura regionale competente in materia di tributi e al soggetto di cui al comma 1 dell’articolo 52. Le autocertificazioni sono rese esclusivamente su apposito modulo approvato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di tributi.
NOTE:
88. L'articolo è stato sostituito dall'art. 6, comma 20 della l.r. 31 luglio 2013, n. 5. Torna al richiamo nota
89. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a) della l.r. 8 luglio 2014, n. 19. Torna al richiamo nota
90. Il comma è stato sostituito dall'art. 5, comma 3, lett. d) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 della l.r. 8 agosto 2016, n. 22, le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017; fino a tale data si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 8 agosto 2016, n. 22 (11 agosto 2016). A tal fine vedi il testo nella sezione “testi previgenti”. Torna al richiamo nota
91. La lettera è stata sostituita dall'art. 24, comma 1, lett. a) della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Per la decorrenza dell'applicazione della disposizione si veda art. 24, comma 2 della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
92. Il comma è stato sostituito dall'art. 5, comma 3, lett. e) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 della l.r. 8 agosto 2016, n. 22, le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017; fino a tale data si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 8 agosto 2016, n. 22 (11 agosto 2016). A tal fine vedi il testo nella sezione “testi previgenti”. Torna al richiamo nota
93. La lettera è stata modificata dall'art. 5, comma 1, lett. v) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12, le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2019; fino a tale data si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della l,r, 10 agosto 2018, n. 12 (15 agosto 2018). A tal fine vedi il testo nella sezione “testi previgenti”. La lettera è stata successivamente sostituita dall'art. 24, comma 1, lett. b) della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Per la decorrenza dell'applicazione della disposizione si veda art. 24, comma 2 della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
94. La lettera è stata sostituita dall'art. 24, comma 1, lett. b) della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Per la decorrenza dell'applicazione della disposizione si veda art. 24, comma 2 della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
95. La lettera è stata abrogata dall'art. 24, comma 1, lett. c) della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Per la decorrenza dell'applicazione dell'abrogazione si veda art. 24, comma 2 della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
96. Il comma è stato sostituito dall'art. 5, comma 3, lett. f) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 della l.r. 8 agosto 2016, n. 22, le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017; fino a tale data si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 8 agosto 2016, n. 22 (11 agosto 2016). A tal fine vedi il testo nella sezione “testi previgenti”.
Il comma è stato ulteriormente sostituito dall'art. 24, comma 1, lett. d) della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Per la decorrenza dell'applicazione della disposizione si veda art. 24, comma 2 della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
97. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 3, lett. g) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 della l.r. 8 agosto 2016, n. 22, le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017; fino a tale data si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 8 agosto 2016, n. 22 (11 agosto 2016). A tal fine vedi il testo nella sezione “testi previgenti”. Il comma è stato successivamente sostituito dall'art. 24, comma 1, lett. e) della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Per la decorrenza dell'applicazione della disposizione si veda art. 24, comma 2 della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
98. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g) della l.r. 26 maggio 2016, n. 14 e successivamente modificato dall'art. 5, comma 3, lett. h) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 della l.r. 8 agosto 2016, n. 22, le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017; fino a tale data si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 8 agosto 2016, n. 22 (11 agosto 2016). A tal fine vedi il testo nella sezione “testi previgenti”. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 24, comma 1, lett. f) della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Per la decorrenza dell'applicazione della modifica si veda art. 24, comma 2 della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
99. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 3, lett. i) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 della l.r. 8 agosto 2016, n. 22, le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017; fino a tale data si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 8 agosto 2016, n. 22 (11 agosto 2016). A tal fine vedi il testo nella sezione “testi previgenti”. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 5, comma 1, lett. x) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12, le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2019; fino a tale data si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della l,r, 10 agosto 2018, n. 12 (15 agosto 2018). A tal fine vedi il testo nella sezione “testi previgenti”. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 24, comma 1, lett. g) della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Per la decorrenza dell'applicazione della modifica si veda art. 24, comma 2 della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
100. Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. y) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Vedi anche art. 5, commi 5 e 6 della l.r. 10 agosto 2018, n. 12 Torna al richiamo nota
101. Il comma è stato modificato dall'art. 5, comma 3, lett. j) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Ai sensi dell'art. 5, comma 4 della l.r. 8 agosto 2016, n. 22, le modifiche apportate si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2017; fino a tale data si applicano le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 8 agosto 2016, n. 22 (11 agosto 2016). A tal fine vedi il testo nella sezione “testi previgenti”. Il comma è stato successivamente modificato dall'art. 24, comma 1, lett. h) della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Vedi ancheart. 24, comma 3 della l.r. 6 agosto 2021, n. 15. Torna al richiamo nota
102. Il comma è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28. Torna al richiamo nota
103. Il comma è stato abrogato dall'art. 5, comma 3, lett. k) della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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