LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 61.
Soggetto passivo.
1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata dagli studenti in un’unica soluzione alle università e agli istituti di cui all’articolo 60, i quali provvedono all’immatricolazione e all’iscrizione degli studenti previa riscossione del tributo, secondo le modalità definite dalla Regione con atto convenzionale. La medesima convenzione disciplina le modalità di rimborso di cui al comma 2. (121)
2. Sono esonerati dal pagamento della tassa per il diritto allo studio universitario: (122)
a) gli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio e gli studenti con disabilità con riconoscimento di handicap ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) o con invalidità pari o superiore al sessantasei per cento, secondo quanto previsto dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 (Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti);
b) gli iscritti a percorsi di laurea nel contesto penitenziario di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2024, n. 14 (Assestamento al bilancio 2024-2026 con modifiche di legge regionali).
2 bis. In caso di versamento della tassa per il diritto allo studio universitario da parte degli studenti che presentino i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio, la stessa tassa è rimborsata.(123)
3. Il soggetto che, ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione di cui al comma 2, renda dichiarazioni mendaci o produca documenti falsi, oltre a dover versare il tributo dovuto e la sanzione amministrativa tributaria di cui all’articolo 86, comma 1, decade dal beneficio ed incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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