LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 62.
Determinazione della tassa.(122)
1. L’importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato in euro 100,00 e può essere variato con decorrenza dal 1º gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge regionale che ne ha determinato la misura, con effetti dall’anno accademico successivo a quello in corso alla medesima data.
NOTE:
122. L’articolo è stato sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. d) della l.r. 13 dicembre 2004, n. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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