LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 63.
1. All’accertamento, liquidazione e rimborso della tassa per il diritto allo studio universitario provvede la competente struttura tributaria regionale, salvo quanto previsto dall’art. 61 comma 1. (124)
1-bis. I proventi derivanti dalla riscossione del tributo di cui all’articolo 60 sono assegnati alla Regione e da questa impiegati per la predisposizione di azioni di sostegno economico agli studenti, volte ad agevolare il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso frequentato. (125)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia