LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 67 bis
1. Sono esenti dall’applicazione dell’imposta:
c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all'Aero Club d'Italia, agli Aero Club locali e all'Associazione nazionale paracadutisti d'Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
2. Per quanto non espressamente previsto dalla presente sezione, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. n. 1085/1982.
NOTE:
132. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 5, comma 1, lett. e) della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18. Vedi anche art. 6, comma 1 della l.r. 31 luglio 2013, n. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia