LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 69.
Obbligazioni pendenti.
1. I versamenti relativi all’addizionale regionale di cui all’articolo 68, i cui presupposti di imposizione si siano verificati anteriormente al 1º gennaio 2002, sono comunque dovuti e vanno effettuati, anche successivamente a tale data, alle scadenze previste dalla normativa in materia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia