LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 71.
Disapplicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche – TOSAP.
1. La tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alla Regione, di cui all’articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l’attuazione delle Regioni a statuto ordinario) e successive modificazioni e integrazioni, è disapplicata.
2. In considerazione delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, non si fa luogo al recupero delle somme dovute a partire dal periodo di imposta decorrente dal 1º gennaio 2000. Per gli stessi anni di imposta non si fa luogo a rimborso di quanto eventualmente già pagato.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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