LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 74.
Gestione del tributo.
1. La gestione delle attività finalizzate al riconoscimento dei rimborsi richiesti dagli interessati, nonché la partecipazione alle fasi di liquidazione e accertamento dell’addizionale regionale di cui al comma 6 dell’articolo 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, possono avvenire, su determinazione della Giunta regionale, ricorrendo in via alternativa ad una delle seguenti modalità:
a) tramite i servizi e le procedure esistenti nell’ambito della struttura organizzativa regionale;
b) mediante stipula di convenzioni con il Ministero dell’economia e delle finanze;
c) mediante l’affidamento a terzi, previa gara ad evidenza pubblica.
2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre, con apposita deliberazione, in merito alla stipulazione delle convenzioni di cui alla lettera b) del comma 1.
3. Per quanto non previsto nel presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell’articolo 50 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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