LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 76.
Determinazione delle aliquote e modalità applicative dell’imposta.
1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2003, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 446/1997 e successive modificazioni e integrazioni, l’IRAP è determinata applicando al valore della produzione netta, come stabilito nei medesimi articoli, l’aliquota prevista dall’articolo 16, comma 1 bis, introdotto dall’articolo 23, comma 5, lett. a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, del d.lgs. 446/1997 , maggiorata di un punto percentuale.(140)
1 bis. La maggiorazione di cui al comma 1è da intendersi applicabile esclusivamente per le attività di cui ai codici ATECO 2007 numeri 64 (intermediazione monetaria) 65 (assicurazione) e 66 (Altre attività di intermediazione).(141)
NOTE:
140. Il comma è stato modificato dall'art. 6, comma 2, lett. h) della l.r. 3 agosto 2011, n. 11. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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