LEGGE REGIONALE 14 luglio 2003 , N. 10

Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali

(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10

Art. 79.
Accertamento dell’imposta.
1. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2000, la Commissione di cui al comma 2 dell’articolo 25, del D.Lgs. 446/1997 , istituita presso la Regione, predispone annualmente specifici programmi di accertamento in materia tributaria, tenuto conto degli obiettivi strategici definiti dall’amministrazione finanziaria dello Stato e della Giunta regionale con apposito provvedimento da emanarsi entro il 31 dicembre dell’anno precedente.
2. L’accertamento dell’imposta avviene secondo le disposizioni in materia di imposta sui redditi. Per quanto concerne, in particolare, gli accessi, le ispezioni e le verifiche i soggetti autorizzati esercitano le funzioni secondo le disposizioni e le facoltà di cui all’articolo 33 del D.P.R. 600/1973 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Gli uffici dell’amministrazione finanziaria e i comandi della Guardia di finanza cooperano con la Regione, previa intesa da definirsi mediante apposita convenzione, nell’acquisizione e nel reperimento degli elementi utili per l’accertamento dell’IRAP e per la repressione anche per le violazioni della relativa disciplina, trasmettendo i dati emergenti dai relativi verbali e rapporti, ove possibile, per via telematica all’Anagrafe tributaria regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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