LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 94.
Termini di prescrizione.
1. Ove non diversamente disposto al Titolo III, il termine per l’accertamento dei tributi dovuti si prescrive entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all’ultimo giorno utile per la presentazione della relativa dichiarazione annuale o all’ultimo giorno utile per il pagamento del tributo esclusivamente nel caso in cui non vi sia obbligo di presentazione della dichiarazione periodica. In caso di comportamenti omissivi la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
2. Il diritto alla riscossione delle somme dovute alla Regione in base ad atto di accertamento tributario si prescrive entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui l’atto è divenuto definitivo.
3. Entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, devono essere resi esecutivi i ruoli coattivi, di cui all’articolo 92, nei quali sono iscritte le somme dovute alla Regione in base agli accertamenti del competente ufficio tributario regionale.
4. La prescrizione del credito per la riscossione del tributo è interrotta quando viene esercitata l’azione penale: in tal caso il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.
5. Gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni di cui al Titolo V devono essere notificati, pena la decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione. In caso di comportamenti omissivi, la prescrizione opera dal momento della scoperta del fatto illecito.
6. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni dalla data di notifica del relativo atto.
7. Entro lo stesso termine previsto al comma 5 devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del d.lgs. 472/1997.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia