LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 95.
Notifica degli atti inerenti alle violazioni tributarie.
1. La notifica del questionario informativo di cui all’articolo 86, comma 3, è effettuata mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento alla residenza del trasgressore quale risulti dall’Anagrafe tributaria regionale ovvero, in carenza di questa, sulla base delle notizie anagrafiche reperibili presso le amministrazioni comunali riconducibili al soggetto trasgressore.
2. La notifica degli atti di cui all’articolo 90, comma 4, viene eseguita avvalendosi del servizio postale secondo le procedure previste dall’articolo 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari) e successive modificazioni e integrazioni. Ai sensi del D.M. finanze 8 gennaio 2001, per le notifiche effettuate secondo le modalità di cui al presente comma, è ripetibile nei confronti del destinatario l’ammontare delle spese nella misura unitaria pari a 5,16 euro.
2 ter. La notifica del questionario informativo di cui al comma 1 e degli atti di cui all'articolo 90, comma 4, può essere effettuata anche mediante posta elettronica certificata (PEC), secondo le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).(190)
3. La misura della ripetibilità delle spese di cui al comma 2 viene adeguata alle variazioni recate dai decreti attuativi delle disposizioni previste dal secondo comma dell’articolo 4 della l. 249/1976, nonché dal comma 4 dell’articolo 4 della l. 202/1991.
3 bis. Nel caso di mancata notifica degli atti di cui all’articolo 90, comma 4, a destinatari dichiarati sconosciuti, secondo gli esiti certificati dal soggetto incaricato del servizio postale di cui al comma 2, la competente struttura regionale provvede a verificare presso gli uffici regionali nonché presso gli enti e le società di cui all’Allegato A1 della l.r. 30/2006 se i medesimi soggetti siano titolari di contributi, benefici o agevolazioni a qualunque titolo e, in caso affermativo, ne richiede l’immediata sospensione cui provvedono gli stessi uffici erogatori. Gli atti di cui al richiamato articolo 90, comma 4, vengono notificati al contribuente, contestualmente al provvedimento di revoca della sospensione, al recapito, anche di posta elettronica certificata, indicato dallo stesso contribuente nella richiesta di riattivazione del contributo, beneficio o agevolazione. La sospensione del contributo, del beneficio o dell’agevolazione permane fino al momento in cui si perfeziona la notifica del provvedimento di revoca.(191)
3 ter. Le disposizioni di cui al comma 3 bis trovano applicazione dalla data di pubblicazione sul BURL del decreto del dirigente della competente struttura regionale che ne definisce le modalità di attuazione, a seguito della pubblicazione sul BURL della deliberazione di cui al comma 3 quinquies dell’articolo 92.(191)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia