LEGGE REGIONALE
14 luglio 2003
, N. 10
Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali
(BURL n. 29, 1º suppl. ord. del 18 Luglio 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-07-14;10
Art. 96.
Inesigibilità di somme di modesto valore.
1. Conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione di crediti tributari qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito e per ciascun periodo d'imposta, l'importo di 30,00 euro.(192)
3. In caso di ricorso alle agevolazioni previste dell’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 e successive modificazioni e integrazioni, il limite indicato al comma 1è da riferirsi alla somma degli importi dovuti a titolo di sanzione e interessi moratori, come previsti dal medesimo articolo 13 calcolati alla data dell’avvenuto pagamento che soddisfi almeno il tributo dovuto.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di recidiva per due o più periodi d’imposta relativi al medesimo tributo e al medesimo soggetto obbligato nel corso degli ultimi tre periodi tributari.(194)
5. Non sono, comunque, dovuti i tributi quando il relativo importo risulti inferiore o uguale a 15,00 euro.
6. Se l’importo dovuto o rimborsabile è superiore a 15,00 euro lo stesso è dovuto o rimborsabile per l’intero ammontare.(195)
NOTE:
195. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. g) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 20 e successivamente dall'art. 2, comma 1, lett. l) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia