LEGGE REGIONALE
29 settembre 2003
, N. 17
Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e smaltimento dell’amianto
(BURL n. 40, 1º suppl. ord. del 03 Ottobre 2003 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-09-29;17
Art. 4.
Contenuto del PRAL.
1. Il PRAL è articolato nei seguenti punti:
a) conoscenza del rischio attraverso l’effettuazione di:
1) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dall’ASL in collaborazione con le province e i comuni. L’aggiornamento delle stime dei quantitativi di amianto presente sul territorio regionale avviene con cadenza annuale;(9)
b) elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e l’individuazione delle priorità per effettuare la medesima;
c) definizione delle priorità degli interventi di bonifica, da parte del Nucleo amianto di cui all’articolo 8;
f) definizione dei criteri per la elaborazione di un piano regionale di smaltimento attraverso:
2 bis) individuazione delle linee guida per la localizzazione di siti idonei per lo smaltimento dell’amianto;(10)
g) individuazione degli strumenti per la formazione e l’aggiornamento degli operatori delle ASL, dell’ARPA e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell’amianto;
h) promozione a livello comunale di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall’amianto;
h bis) promozione, in collaborazione con le province, di iniziative finalizzate alla innovazione tecnologica per lo smaltimento dell’amianto.(11)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia