1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della presente legge e i risultati progressivamente ottenuti nel salvaguardare il benessere delle persone e tutelare l’ambiente dai pericoli derivanti dall’amianto. A questo scopo, con cadenza biennale, la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione che descrive e documenta:
a) i risultati delle mappature e l’andamento del censimento della presenza di amianto sul territorio regionale;
b) lo stato di avanzamento delle bonifiche e dello smaltimento dell’amianto rilevato;
c) gli interventi realizzati per favorire la bonifica e lo smaltimento dell’amianto;
d) le azioni attuate per la tutela sanitaria dei soggetti ex-esposti ed esposti;
e) le iniziative di informazione e formazione promosse;
f) le eventuali criticità verificatesi e le soluzioni messe in atto per farvi fronte.
2. Il Comitato paritetico di controllo e valutazione del Consiglio regionale e la competente Commissione consiliare possono segnalare all'Assessore regionale competente specifiche esigenze informative.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività previste dalla presente legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l’esame.